
Il nuovo certificato di stato legittimo di un immobile è un ottimo strumento, non solo dal punto di vista tecnico e legale, ma anche dal punto di vista commerciale.
La Legge 120/2020 ha, di fatto, legificato una pratica che già esisteva (ovvero l’asseverazione da parte di un tecnico della conformità urbanistico-edilizia), aggiungendovi un risvolto “pubblicistico”.
Entrando più nel dettaglio, e muovendo dal nuovo articolo 9bis del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01), in combinato disposto con il 34bis, riusciamo ad avere una idea più chiara di quali possano essere i risvolti pratici:
- Se fino a prima dell’entrata in vigore della nuova legge, la dichiarazione del tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) aveva una valenza privatistica, oggi la sua asseverazione vale di fatto come documento che attesta – anche all’esterno – la legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile. Il che significa che il tecnico, sotto la propria responsabilità, dichiara pubblicamente che quel dato immobile è perfettamente regolare;
- Da ciò consegue che il venditore che allega tale certificazione non dovrà rispondere legalmente di una eventuale difformità evidenziata in seguito dall’acquirente;
- E al contempo l’acquirente avrà la certezza di poter eseguire dei lavori che richiedano un titolo abilitativo sull’immobile acquistato, anche beneficiando dei bonus edilizi (di cui la conformità urbanistico-edilizia rappresenta uno dei requisiti fondamentali). Sarà anche certo di poter rivendere l’immobile nello stato di fatto, senza problemi.
Questi i principali vantaggi tecnici e legali. Evidentemente, a tali vantaggi consegue un maggior interesse commerciale nei confronti dell’immobile in oggetto, che si tradurranno facilmente in una richiesta di prezzo più alta.
Il certificato di legittimità, infatti, non è un elemento necessario per poter vendere l’immobile, ma non vi è dubbio che la sua esistenza ed allegazione è un efficace elemento contrattuale che valorizza l’unità immobiliare.